TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 dicembre 2008 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 dicembre 2008 (decisa il); Giud. Joppi; XXAXS, XXHXA, XXSXA, (Avv. Beccaro) c. YYMYS, YYGYT, YYKYA e altri (Avv. RÖssler, Ghibellini A., Ghibellini S., Martinelli, Rogolino, Cestari, Brazzini, Fedele, Ferraro, Tattara)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico in gara – Colpa – Sussiste

 

Sebbene il sorpasso sia una manovra consentita nell’esercizio di attività sciatoria agonistica, esso deve essere compiuto in modo tale da non sottoporre i concorrenti ad un rischio esorbitante da quello sportivo consentito; ne consegue che i genitori del minore che effettua una manovra di sorpasso, che per le modalità concrete di esecuzione non può essere considerato funzionalmente connesso al tipo di sport praticato, rispondono dei danni che il minore cagiona ad altro concorrente durante il sorpasso. (Nella specie, durante l’esibizione di una particolare gara, detta “Gardenissima”, il minore convenuto ha effettuato un sorpasso azzardato nei confronti di altra concorrente che lo aveva a sua volta sopravanzato; il giudice ha accolto la domanda in considerazione del fatto che la manovra di sorpasso è stata eccessivamente irruenta)

 

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Testo della sentenza

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