TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 giugno 2002 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 giugno 2002 (decisa il); Giud. Mirandola; XX (Avv. Clemente, Frizzi) c. YY s.p.a. (Avv. D’Apolito, Pappalardo)

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Il gestore di un impianto di risalita non risponde dei danni patiti dall’utente al momento dell’imbarco se, nonostante egli abbia posto tutte le istruzioni per le modalità dell’imbarco, un terzo soggetto adulto si introduca nel luogo dell’imbarco in violazione degli avvisi posti dal gestore, poiché tale circostanza integra un caso imprevedibile e non imputabile al gestore (Nella specie, l’attore mentre si accingeva a salire sulla seggiovia a due posti con un altro soggetto, a causa di un terzo soggetto adulto che si è introdotto nella zona di imbarco nonostante vi fossero cartelli espliciti che autorizzavano l’ingresso a due persone per volta, ha perso l’equilibrio ed ha sbattuto la testa contro il seggiolino della seggiovia, che si muoveva per inerzia nonostante il tempestivo bloccaggio della seggiovia da parte dell’operatore. Il giudice ha ritenuto conforme alle direttive ministeriali la condotta dell’addetto all’imbarco che ha bloccato tempestivamente la seggiovia, sulla scorta del fatto che la seggiovia per sua natura richiede la collaborazione da parte dell’utente al momento dell’imbarco e dello sbarco e, pertanto, la condotta di questi ultimi diventa determinante per stabilire le responsabilità)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

 

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