TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 novembre 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 novembre 2003 (decisa il); Giud. Pappalardo; XX (Avv. Pontecorvo) c. YY e altro (Avv. Polonioli, Fedele)

 

Responsabilità civile – Assicurazione – Difetto di legittimazione passiva

 

Responsabilità civile – Danno subito dall’allievo – Slittata –Istituto scolastico – Responsabilità – Non sussiste

 

Non sussiste la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice di un istituto scolastico per danni subiti dall’allievo, poiché non trova applicazione analogica l’istituto della citazione diretta di cui alla l. 24. dicembre 1969, n. 990, disciplinante l’ “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”, essendo questo un istituto di carattere eccezionale.

 

L’istituto scolastico che accompagna una scolaresca in gita sulla neve non risponde dei danni patiti dall’alunno durante una discesa su un gommone da neve qualora, in considerazione dell’età, delle condizioni psicofisiche dell’alunno e delle circostanze concrete, si deve presumere che questi avrebbe potuto evitare il sinistro, non essendo ragionevolmente pretendibile che i sorveglianti dell’istituto controllino ogni singolo studente. (Nella specie, l’alunno di poco meno di quattordici anni, durante una gita sulla neve, al termine di una discesa su un gommone da neve, ha riportato ferite per l’impatto con un’asta di ferro posta al termine della pista. Il Giudice ha ritenuto non sussistente la responsabilità dell’istituto scolastico, poiché, in considerazione dell’età e delle condizioni psicofische del minore, con riferimento al fatto che il minore ben poteva valutare autonomamente la pericolosità della sua condotta, non era ragionevolmente pretendibile dai sorveglianti il controllo su ogni singolo partecipante durante ogni singola discesa)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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