TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 agosto 1996, n. 860

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 agosto 1996, n. 860; Pres. Martinolli, Est. Zancan; CL (Avv. Zadra. Laugeni) c. SOCIETÁ GRANDI FUNIVIE s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla seggiovia alla fase d’imbarco – Responsabilità prevalente del gestore – Sussiste – Concorso dell’attore danneggiato – Sussiste

 

Il gestore di un impianto di risalita privo di cautele atte ad evitare un danno all’utente è responsabile dei danni patiti dall’utente in concorso con l’utente stesso che tiene una condotta colposa al momento dell’imbarco sulla seggiovia. (Nella specie, una bambina perde una racchetta al momento dell’imbarco sulla seggiovia e la mamma del bambino, nell’intento di raccogliere la racchetta, assume una posizione scomposta che le impedisce di sedersi correttamente sul sedile e che la fa precipitare. Il giudice ha ritenuto non colpevole la condotta dell’addetto all’impianto a discapito della responsabilità del gestore, in ragione della velocità dell’impianto e del pavimento sottostante che aggrava i danni in caso di cadute. Il giudice ha ritenuto parzialmente responsabile, in misura minore, anche l’attrice che avrebbe dovuto lasciare la racchetta per terra e sedersi compostamente sul sedile)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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