TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 luglio 2004 (decisa il)_1

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 luglio 2004 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. del Vecchio, Morandi) c. YY e altri (Avv. Walcher, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Scuola di sci – Allievo – Concorso di colpa – Sussiste

 

Tra la scuola di sci e i suoi allievi intercorre un rapporto contrattuale di prestazione d’opera intellettuale; ne consegue che dei danni cagionati ad un allievo da un altro allievo che perdendo l’equilibrio si aggrappa al primo, è responsabile la scuola di sci in concorso con l’allievo che per primo ha perso l’equlibrio se il maestro non ha adottato tutte le cautele per evitare il danno. (Nella specie, il giudice ha ritenuto che l’istruttore, omettendo di adottare l’accorgimento di far scendere l’allieva più maldestra per prima, non ha adempiuto alla sua obbligazione contrattuale di mezzi derivante dal contratto di prestazione d’opera intellettuale)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon