TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 31 agosto 1996, n. 868

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 31 agosto 1996, n. 868; Pres. Delerba, Est. Platzer; HIP e altro (Avv. Gostner) c. FUNIVIA O. s.p.a. (Avv. Giudiceandrea, D’Apolito)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla pista da sci – Rete di contenimento inadeguata – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Sussiste

 

È obbligo del gestore di una pista da sci predisporre sistemi di protezione idonei a prevenire danni nei punti della pista in cui possono sorgere situazioni di pericolo, ne consegue che il gestore di una pista da sci risponde ex art. 2043 c.c. nel caso in cui un utente della pista dopo aver perso autonomamente l’equilibrio scivoli fuori pista passando sotto una rete di contenimento posta al margine della pista. (Nella specie, l’attrice è caduta ed è scivolata sotto una rete di contenimento volta a delimitare la pista da un ripido dirupo non visibile da chi scia sulla pista. La rete di delimitazione era idonea a resistere a piccoli urti ma non all’impatto di sciatori medio-veloci e presentava un’intercapedine di circa 40 cm tra il bordo inferiore e il livello del terreno. Il giudice ha condannato il gestore in considerazione del fatto che il tratto di pista in cui si è verificato l’evento è da considerarsi pericoloso e un’uscita di pista in quel non può ritenersi imprevedibile da parte del gestore)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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