TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 febbraio 1998, n. 74

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 febbraio 1998, n. 74; Pres. Sacchettini, Est. Mirandola; PT (Avv. Santoro, Lo Bianco) c. SEGGIOVIE A. s.r.l. (Avv. D’Apolito)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci –Responsabilità prevalente del gestore – Sussiste – Concorso dello sciatore danneggiato – Sussiste

 

Nel caso in cui uno sciatore si infortuna su un cumulo di neve fresca prodotta dai gatti della neve, sussiste la responsabilità del gestore della pista per non aver predisposto le necessarie misure di protezione, in concorso con lo sciatore danneggiato per aver sciato senza considerare le proprie capacità.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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