TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 maggio 1995, n. 374

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 maggio 1995, n. 374; Pres. Delerba Est. Roilo; TacAn (Avv. Jaccheri, Massari) c. TalAl (Avv. Borghetto, Valentini)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro fra sciatori – Responsabilità prevalente dello sciatore proveniente da monte – Sussiste – Concorso di colpa – Sussiste

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro fra sciatori – Responsabilità del gestore della pista – Onere della prova – Non soddisfatto

 

In caso di scontro tra sciatori sussiste la responsabilità prevalente dello sciatore procedente più a monte per non aver sciato mantenendo il controllo degli sci in concorso con lo sciatore procedente più a valle se questi ha tenuto impegnata una striscia di pista la dove la pista andava restringendosi.(1)

 

Nel caso in cui l’attore danneggiato lamenta un danno a causa dell’asserita mancanza di protezione intorno ad un paletto di recinzione della pista, ha l’onere di dimostrare il fatto posto alla base della sua pretesa (Nella specie, l’attore ha chiesto il risarcimento del danno dallo sciatore che assertivamente lo avrebbe investito e dal gestore per non aver egli protetto il paletto della rete di recinzione contro cui sarebbe andato a sbattere- Il giudice ha accertato una versione dei fatti diversa da quella descritta da parte attrice, secondo la versione accertata dal giudice, l’attore procedente da monte ha perso l’equilibrio investendo il convenuto e che questi, impegnando un’ampia striscia della pista sul margine destro, ha tenuto una condotta colposa in quanto non consona allo stato della pista; mentre non è stata fornita alcuna prova che l’attore avrebbe sbattuto contro un paletto della rete di recinzione). (2)

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