TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 2000, n. 535

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 2000, n. 535; Giud. Martin; SW (Avv. Egger) c. MM (Avv. Mogorovich, Marastoni)

 

Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Responsabilità dello sciatore proveniente da monte – Sussiste

 

In caso di incidente tra sciatori, risponde dei danni lo sciatore che proviene da monte tenendo una condotta non adeguata allo stato dei luoghi. (Nella specie, la collisione è avvenuta nei pressi dell’imbarco di uno skilift per raggiungere il quale è necessario affrontare una piccola salita e pertanto arrivare con slancio oppure scalettando. L’attore è arrivato a detto imbarco con slancio mentre vi erano due file di sciatori in attesa ed ha citato il convenuto lamentando un suo spostamento improvviso da una fila all’altra. Il giudice ha ritenuto unico responsabile dell’incidente l’attore in quanto questi ha violato le norme del decalogo FIS non adeguando la propria velocità allo stato dei luoghi. Il convenuto, infatti, era posizionato in una zona pianeggiante nei pressi dell’impianto di risalita. Da tale circostanza il giudice ha dedotto che la ripartenza del convenuto non poteva essere stata repentina)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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