TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 2002 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 2002 (decisa il); Giud. Waldner; XX (Avv. Infante, De Giacinto) c. YY e altro (Avv. Loner, Pasquali)

 

Contratto d’opera – Maestro di sci – Professione intellettuale – Gara – Onere probatorio – Non assolto

 

Il rapporto che intercorre tra la scuola di sci o il maestro di sci e il suo allievo deve essere inquadrato nella fattispecie del contratto d’opera con specifico riferimento alla disciplina delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c., avente come contenuto l’obbligo di impartire l’insegnamento dello sci e l’obbligo di vigilare sulla condotta dell’allievo; ne consegue che deve essere rigettata la domanda attorea dello sciatore che si infortuna durante una gara se non prova l’inadeguatezza del tracciato alle sue capacità sciatorie. (Nella specie, l’attore danneggiato, durante una gara di sci esce malamente da una curva e cade riportando il danno per cui chiede il risarcimento. Il tribunale, dopo aver sussunto la fattispecie nella disciplina del contratto d’opera intellettuale, ha respinto le domande attoree dell’allievo, ritenendo non assolto l’onere probatorio nella misura in cui l’attore non ha provato il cattivo stato della pista, in particolare la presenza di un cumulo di neve sulla pista, né la dinamica dell’incidente, né che la pista fosse inadeguata alle sue capacità sciatorie)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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