TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 6 giugno 1996, n. 581

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 6 giugno 1996, n. 581; Pres. Platzer, Est. Martin; SS (Avv. Vettori, Weis) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Valenti)

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del vettore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non sussiste

 

Posto che il trasporto in seggiovia rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, sussiste la responsabilità del vettore se questi non fornisce la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto in concorso con il passeggero se questi non fornisce alcuna collaborazione (1)

 

Non sussiste la responsabilità aquliana del gestore di una seggiovia per assenza della condotta colposa se l’addetto all’impianto di risalita non offre tutto l’aiuto possibile al danneggiato perché intento a prestare soccorso ad altro passeggero. (Nella specie, l’attrice danneggiata con il figlio minore si apprestavano a prendere la seggiovia senza gli sci ai piedi per tornare a valle. Il figlio che non era riuscito a prendere posto sul primo sedile e mentre l’addetto all’impianto lo aiutava a prendere posto sul sedile successivo, l’attrice per aiutare a sua volta è scesa dal suo sedile cagionandosi le lesioni. Il giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. in concorso di colpa con l’attrice poiché il gestore non è stato in grado di fornire la prova liberatoria, mentre l’attrice non ha fornito una corretta collaborazione all’addetto preferendo saltare giù dal sedile con gli sci in mano piuttosto che richiedere all’addetto di fermare l’impianto. Il giudice ha invece escluso la responsabilità extracontrattuale del gestore poiché la presunta condotta colposa dedotta dall’attrice secondo cui l’addetto avrebbe dovuto soccorrerla non era pretendibile da parte dell’addetto il quale era impegnato a prestare soccorso al figlio dell’attrice) (2)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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