TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 febbraio 2005 (decisa il)_2

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 febbraio 2005 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. Egger) c. SCUOLA DI SCI YY e altri (Avv. Reider, Gostner, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Gara di sci – Danni ad altro concorrente – Responsabilità dell’organizzatore – Sussiste – Responsabilità del concorrente – Non sussiste

 

Ove durante una gara non agonistica il concorrente al termine della discesa perda il controllo degli sci e investa il concorrente che lo aveva preceduto andandosi a posizionare nello spazio destinato agli spettatori, l’organizzatore della gara è responsabile esclusivo dei danni cagionati allo sciatore investito ove non abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei partecipanti alla gara. (Nella specie, il concorrente aveva citato in giudizio l’organizzatore di una gara di sci e il concorrente che lo aveva investito dopo aver perso l’equilibrio al traguardo. Il giudice ha ritenuto le misure di protezione adottate dall’organizzatore inidonee a garantire la sicurezza dei partecipanti, mentre ha respinto le domande promosse nei confronti dell’altro concorrente, ritenendo che sia connaturata al concetto di gara, e pertanto non integri una condotta colposa, la ricerca della massima velocità da parte dei partecipanti alla gara)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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