TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 settembre 2000, n. 499

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 settembre 2000, n. 499; Giud. Roilo; VVT (Avv. Franz) c. PPW, PFERDZUCHTVERBAND s.c.a.r.l. e altri (Avv. Loner, Bertacchi, Volgger, GrÜner, Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Gara equestre – Incidente occorso allo spettatore – Responsabilità del cavaliere – Sussiste – Concorso di colpa dell’organizzatore della gara – Sussiste

 

Nel caso in cui nella fase precedente ad una gara di cavalli, un cavallo partecipante s’imbizzarrisce, scappa dal luogo antistante la pista e investe uno spettatore, sussiste il concorso di colpa tra il cavaliere che non ha trattenuto il cavallo e l’organizzatore della gara che non ha recintato lo spazio antistante la pista. (Nella specie, il giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità del cavaliere il quale meglio di chiunque altro avrebbe dovuto accorgersi dell’irrequietezza del cavallo, circostanza peraltro non insolito in situazioni caotiche, nonché la responsabilità dell’organizzatore in quanto tale per non aver recintato la zona da cui è scappato il cavallo, e a titolo di proprietario in quanto committente del cavaliere. In questo caso non ha ritenuto applicabile l’art. 2052 c.c., poiché la custodia era totalmente del cavaliere)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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