TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 aprile 1997, n. 282

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 aprile 1997, n. 282; Pres. Bruccoleri, Est. Martin; CC (Avv. Camilleri, Fedele) c. IMPIANTI C s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Incidente nella fase preimbarco –  Responsabilità del gestore dell’impianto – Non sussiste – Esclusiva responsabilità del danneggiato – Sussiste

 

L’attore danneggiato che nella fase di incanalamento che conduce all’imbarco della seggiovia, perdendo l’equilibrio, si aggrappa ad una transenna che gli cade addosso provocandogli danni, è unico responsabile del danno da lui patito, salvo che provi la condotta colposa del gestore dell’impianto.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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