TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 settembre 1998, n. 628

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 settembre 1998, n. 628; Pres. Delerba, Est. Roilo; TP (Avv. Stacul) c. RJ s.r.l. e GB (Avv. Pasquali)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla seggiovia – Contratto di trasporto – Attività preparatorie – Responsabilità del vettore – Sussiste – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità solidale del vettore e dell’addetto – Sussiste

 

Il gestore di una seggiovia e l’addetto alla stazione dell’impianto rispondono sia a norma dell’art. 1681 c.c. che a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni patiti dall’utente durante la fase di imbarco se l’addetto all’impianto di risalita non fornisce il necessario aiuto richiesto dall’utente. (Nella specie, l’attrice che doveva salire sulla seggiovia senza sci per tornare a valle con i suoi figli ha chiesto aiuto all’addetto all’impianto per posizionare gli sci su un altro seggiolino e far accomodare i figli sul suo stesso seggiolino. L’addetto si è rifiutato di prestare detti aiuti all’attrice che è caduta dal seggiolino per aiutare il figlio minore che a sua volta era scivolato e ciononostante non ha fermato l’impianto)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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