TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 12 settembre 2006, n. 64

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 12 settembre 2006, n. 64; Giud. Höppner; RR (Avv. Vardanega, Vezzali) c. FUNICOLARI L s.r.l. (Avv. Brazzini, Pedron).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente all’imbarco sulla seggiovia – Responsabilità extracontrattuale del gestore dell’impianto – Non sussiste

 

Il gestore di una seggiovia non risponde dei danni che un utente si procura al momento dell’imbarco se l’addetto all’impianto tiene una condotta diligente, prudente e perita. (Nella specie, l’attrice danneggiata lamenta il risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, di responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolosa ed ex art. 2043 c.c. Il giudice ha rilevato l’avvenuta prescrizione del diritto derivante da responsabilità contrattuale, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. e ha accertato una condotta non colposa dell’addetto all’impianto ai sensi dell’art. 2043 c.c., respingendo la domanda risarcitoria).

 

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Testo della sentenza

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