TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 20 luglio 2007, n. 61

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 20 luglio 2007, n. 61; Giud. Weissteiner; GD e GM (Avv. Giudice, Winkler) c. PR e SCUOLA DI SCI RG (Avv. Boscarolli, Steckholzer)

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sciistico – Maestro e scuola di sci – Danni dell’allievo procurato a sè stesso – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del maestro e della scuola – Non sussiste

 

Ove un allievo minore durante una lezione di sci cada per fatto autonomo riportando lesioni, il maestro di sci e la scuola di sci, alla quale egli è legato da un vincolo contrattuale, non rispondono dei danni se la caduta non è eziologicamente riconducibile alla violazione di un obbligo contrattuale, tenuto conto che non rientra tra gli obblighi del maestro evitare qualunque caduta, né il maestro risponde a titolo extracontrattuale se la sua condotta del maestro risulta essere stata esente da negligenza, imprudenza e imperizia. (Nella specie, una minore viene affidata dai genitori ad un maestro di sci e durante una lezione tenutasi durante una giornata non serena, la bambina cade e si infortuna. La bambina viene condotta con altri bambini su un tratto di pista, ancorché rossa, di facile percorrenza, ove in base alle testimonianze acquisite in giudizio in quel comprensorio sciistico era prassi portare i principianti al terzo giorno di lezione. I genitori lamentano un mancato test per valutare l’idoneità della bambina a percorrere una pista rossa e la scelta di tenere la lezione nonostante il cattivo tempo. Il giudice ha ritenuto, con riferimento ad entrambe le deduzioni che il maestro ha tenuto una condotta diligente, prudente e perita, essendo lo sci uno sport che si pratica necessariamente all’aperto, in luoghi esporti alla variabilità metereologica, e che richiede l’attitudine a superare gradatamente i propri limiti).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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