TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 21 gennaio 2005, n. 5

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 21 gennaio 2005, n. 5; Giud. Pichler; DA (Avv. Pergami, Potoschnig, Pasquali) c. NP s.p.a. (Avv. Brazzini, Pedron).

 

Responsabilità civile – Snowboard – Trampolino artificiale – Snowpark – Responsabilità per esercizio di attività pericolosa del gestore – Sussiste

 

Posto che la gestione di un trampolino artificiale per snowboard rientra nel novero delle attività pericolose, il gestore della pista da sci risponde dei danni patiti dallo snowboarder che nell’effettuare un salto ricade sul tettuccio di un’auto, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, l’attore danneggiato ha effettuato un salto su un trampolino artificiale composto di una rampa per lo slancio, una rampa per l’atterraggio ed un intercapedine tra le due rampe dove era posizionata la carrozzeria di una vecchia automobile. All’ingresso della pista artificiale era posizionato un cartello richiamante l’attenzione degli utenti sulla pericolosità del trampolino. Il giudice, in applicazione dell’art. 2050 c.c. ha condannato il gestore dello snowpark nella misura in cui non ha fornito la prova liberatoria).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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