TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 21 maggio 2007, n. 47

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 21 maggio 2007, n. 47; Giud. Weissteiner; KM (Avv. Mattei, Baldessarri) c. NP s.p.a. (Avv. Boscarolli, Rosso).

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Uscita di pista in curva – Gestore dell’area sciabile – Contratto per la fruizione delle aree sciabili –  Legge 363/2003 – Omesse precauzioni passive – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci che omette di posizionare le reti di contenimento in curva risponde dei danni che uno sciatore si procura uscendo di pista ed impattando contro gli alberi fuori pista. (Nella specie, gli attacchi degli sci dell’attore si sono improvvisamente aperti proiettando lo sciatore oltre la curva priva di reti di contenimento. Il giudice tenendo conto della novella n. 363/2003, esamina l’evoluzione giurisprudenziale della responsabilità del gestore dell’area sciabile, vagliando la fattispecie alla luce degli artt. 2043, 2050, 2051, 1218 e 1227 c.c. Il principio di autoresponsabilità del danneggiato, applicabile quale che sia la regola di imputazione del danno al gestore dell’area sciabile, nella specie non può trovare applicazione, poiché il fatto è stato determinato da un improvvisa apertura degli attacchi, per cui il giudice ha escluso la sussistenza di un concorso ascrivibile alla condotta colposa dell’attore ed ha attribuito la responsabilità esclusiva al gestore della pista).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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