TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 22 novembre 2007, n. 93

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 22 novembre 2007, n. 93; Giud. Höppner; MW (Avv. Prantl) c. RG s.r.l. (Avv. Loner A., Loner V., Steckholzer).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Caduta fuori pista – Contratto per la fruizione delle aree sciabili – Responsabilità da cosa in custodia – Responsabilità del gestore – Non sussiste – Autoresponsabilità – Sussiste

 

La responsabilità civile del gestore di un’area sciabile trova un fondamentale limite nello sci fuori pista; ne consegue che il gestore di un’area sciabile non risponde dei danni che uno sciatore si procura sciando in un tratto fuori pista, anche se lo stesso non sia chiaramente segnalato come tale. (Nella specie, l’attore è passato su una lingua di neve, non battuta e non segnalata come fuori pista, posta tra due piste ed è caduto, riportando lesioni. Il giudice ha respinto la domanda di risarcimento avanzata contro il gestore osservando che la pratica dello sci fuori pista non è fonte di obbligazioni per il gestore, né è obbligo del gestore imbrigliare la pista da sci ovunque con reti di delimitazione, essendo questa, in ipotesi, una pratica antieconomica e contraria alla pratica dello sci che deve basarsi anche sul godimento della montagna allo stato naturale).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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