TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 24 gennaio 2002, n. 5

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 24 gennaio 2002, n. 5; Giud. Pichler; WA (Avv. Preussler, Pichler) c. BC (Avv. Cestari).

 

Responsabilità civile – Sci – Gara sociale di sci mista a staffetta – Investimento di un passante – Assunzione del rischio – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste

 

Lo sciatore che partecipa ad una gara sociale assume il rischio di cadute; ne consegue che egli risponde dei danni cagionati ad un passante per averlo investito nella zona di arrivo non preclusa all’accesso del pubblico. (Nella specie, il convenuto partecipava ad una staffetta organizzata da un’associazione che prevedeva una prima fase di slalom gigante ed una seconda fase da effettuare a piedi di corsa. L’attrice al momento del passaggio del testimone tra il convenuto ed il corridore, rimasto estraneo al processo, si trovava a passare nello spazio d’arrivo dello slalom gigante destinato al passaggio del testimone. Questo spazio non era chiuso completamente, ma era recintato in modo tale che non poteva essere invaso dal pubblico e il margine ultimo della pista costituiva l’unica via d’accesso che dal parcheggio conduceva alle tribune. Tale via d’accesso non era chiusa e non vi erano cartelli che segnalassero la presenza della gara. Il convenuto al termine della sua frazione di gara, al momento del passaggio del testimone è caduto trascinando con sé il corridore e investendo l’attrice. Il giudice ha affermato la responsabilità extracontrattuale del convenuto ed in un obiter dictum, la responsabilità solidale del corridore nella misura in cui il partecipante ad una gara assume il rischio di cadute e risponde dei danni che ne conseguono).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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