TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 26 febbraio 2005, n. 23

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 26 febbraio 2005, n. 23; Giud. Pichler; IV, SI, IB (Avv. Feconda, D’apolito) c. ASSOCIAZIONE TURISTICA e altri (Avv. Pontecorvo, Marastoni, Rosso).

 

Responsabilità civile – Escursione a pagamento – Masso caduto dall’alto – Responsabilità contrattuale dell’associazione turistica – Sussiste – Responsabilità per danni da cosa in custodia dell’associazione turistica – Sussiste

 

L’associazione turistica locale che gestisce un sentiero e le vicine cascate dietro vendita di biglietto risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e a titolo di responsabilità extracontrattuale per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ove, durante un’escursione un masso cada dall’alto colpendo una escursionista munita di biglietto. (Nella specie, l’associazione convenuta che gestisce un sentiero conducente a delle cascate, ha venduto un biglietto all’attrice che durante l’escursione sul sentiero è stata colpita da un sasso proveniente dall’alto. Il giudice ha applicato tanto l’art. 2051 c.c. quanto l’art. 1218 c.c. condannando l’ente gestore del sentiero al risarcimento dei danni pretesi dagli attori, ritenendo non sufficiente ai fini della prova liberatoria la circostanza, provata dalla convenuta, che fossero effettuati controlli periodici da parte del Soccorso alpino).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon