TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 dicembre 2007, n. 106

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 dicembre 2007, n. 106; Giud. Leitner; BM (Avv. Capitani, Mair) c. GRANDI FUNIVIE A s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner)

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Ove uno sciatore, all’atto di salire sul sedile della seggiovia, si trovi in difficoltà, sussiste la responsabilità del gestore ex art. 1681 c.c. se l’addetto all’impianto si limita a trattenere il sedile a mano determinando l’effetto catapulta, in concorso con lo sciatore danneggiato. (Nella specie, il gestore non è riuscito a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 1681 c.c. ed anzi è stata accertata una condotta colposa dell’addetto all’impianto che ha fatto passare lo sciatore da un’entrata trasversale e, una volta appurato lo stato di difficoltà dell’attore non ha bloccato l’impianto, né impartito istruzioni, ma si è limitato a trattenere il sedile con la mano causando l’effetto catapulta e i conseguenti danni. Il giudice ha attribuito il 25% di responsabilità al danneggiato in ragione del fatto che la seggiovia è un mezzo di trasporto che richiede l’attiva collaborazione da parte dell’utente).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

  Testo della sentenza

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