TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 marzo 2004, n. 15

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 marzo 2004, n. 15; Giud. Leitner; BS (Avv. Bertozzi, Valenti) c. FV (Avv. Sabatini, Happacher).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Sosta – Responsabilità extracontrattuale dell’investitore – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore in sosta – Sussiste

 

Ove uno sciatore investe un altro sciatore in sosta lungo la pista, sussiste la responsabilità dello sciatore proveniente da monte, ma va valutato il concorso di colpa dello sciatore investito, ove quest’ultimo sosti dietro un dosso in un luogo non visibile per chi proviene da monte. (Nella specie, il giudice, applicando il decalogo FIS a norma dell’art. 2043 c.c., ha accertato il concorso di colpa tra l’investitore e l’investito, statuendo da un lato che una sosta non può effettuarsi in un luogo della pista precluso alla visuale di chi procede da monte e che lo sciatore proveniente da monte ha l’obbligo di adeguare la velocità della propria sciata allo stato dei luoghi).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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