TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 11 agosto 2004, n. 69

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 11 agosto 2004, n. 69; Giud. Leitner; GL (Avv. Casadei, Mair) c. SEGGIOVIE S s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sciistico – Buca posizionata a bordopista – Pericolo atipico – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Ove uno sciatore perda il controllo degli sci e si infortuni oltrepassando il limite della pista ed incappando in una buca artificiale per l’attacco dei cannoni sparaneve, il gestore dell’area sciabile risponde in via extracontrattuale, ma l’entità del risarcimento può essere diminiuita valutando il concorso di colpa dello sciatore danneggiato. (Nella specie, uno sciatore minore si è infortunato in una zona fuori della pista dove era posizionato un pozzetto destinato al funzionamento dei cannoni spara neve. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore per non aver adempiuto all’obbligo di posizionare le reti di delimitazione della pista, stante la presenza di un manufatto all’esterno della pista che, in quanto tale, costituisce fonte di pericolo atipica; ed ha inoltre accertato la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato per aver perso il controllo degli sci su un tratto di pista facile, larga e pianeggiante).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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