TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 febbraio 2007, n. 13

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 febbraio 2007, n. 13; Giud. Leitner; KDJ (Avv. Clementi, Ghedina) c. CLUB AKTIV DES OH (Avv. Tasser).

 

Responsabilità civile – Canyoning – Escursione – Condotta imprevedibile del danneggiato – Responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore – Nesso causale – Non sussiste

 

Posto che l’attività di canyoning è disciplinata dall’art. 2043 c.c., l’organizzatore di un’escursione che prevede la pratica del canyoning non risponde dei danni patiti da un partecipante all’escursione se questi, con la sua condotta imprevedibile nell’effettuare un salto, interrompe il nesso causale non ottemperando alle indicazioni dell’accompagnatore. (Nella specie, durante un’escursione che prevede la pratica del canyoning, al momento di effettuare un salto di 4 metri in una pozza d’acqua profonda 1,80 metri, l’attore danneggiato non ha eseguito le indicazioni dell’accompagnatore che aveva detto di saltare con le gambe piegate in modo da entrare in acqua col sedere e, al contrario, si è tuffato “a candela” con le gambe dritte urtando sul fondo del bacino e riportando i danni lamentati. Il giudice, pur affermando l’applicabilità dell’ art. 2043 c.c. e non quella dell’art. 2050 c.c., rigetta la domanda attorea per assenza del nesso di causalità in quanto interrotto dalla condotta imprudente dell’attore danneggiato, osservando in obiter che anche alla stregua dell’art. 2050 c.c. la domanda avrebbe dovuto essere rigettata).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza in tedesco

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