TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 novembre 2004, n. 100

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 novembre 2004, n. 100; Giud. Leitner; PG (Avv. Calvetti, Happacher) c. SEGGIOVIA S. s.p.a. (Avv. Facchin, Leiter).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore risponde ex art. 1681 c.c. dei danni cagionati ad un passeggero al momento dell’imbarco se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, l’attore, al fine di aiutare la figlia caduta, nell’atto di sedersi sul seggiolino della seggiovia, a causa del movimento oscillatorio impresso dall’arresto del sedile su cui aveva preso posto, viene catapultato in un declivio coperto di sassi posto fuori dell’impianto e privo di protezioni. Il giudice ha rilevato che la seggiovia era un impianto ad agganciamento fisso che non rallentava e, pertanto, l’addetto alla stazione d’imbarco era tenuto ad esercitare un livello di attenzione estremo per ovviare ad eventuali situazioni di pericolo in fase di imbarco. Non avendo il vettore fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1681 c.c., il giudice ha accolto la domanda attorea).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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