TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 novembre 2004, n. 101

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 novembre 2004, n. 101; Giud. Leitner; NC (Avv. Belardi, Palfrader) c. MP, SCUOALA DI SCI e altro (Avv. Baldassarre, Happacher, Pedratscher, Boscarolli, Giordani).

 

Responsabilità civile – Sci  – Responsabilità extracontrattuale del maestro di sci – Sussiste – Responsabilità contrattuale o extracontrattuale della scuola di sci – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio – Non sussiste

 

Ove una scuola di sci si configuri come un’associazione di liberi professionisti, la scuola di sci non riveste la qualità di padrone o committente; ne consegue che la scuola di sci non risponde né direttamente, né indirettamente della negligenza del suo associato.

 

Posto che nel caso di scontro tra sciatori si applica l’art. 2043 c.c., deve essere rigettata la domanda giudiziale se l’attore non fornisce la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa.

 

Nella specie, l’attrice investita, maestra di sci, sciava all’indietro per assistere una minore ed ha convenuto in giudizio l’investitrice che in qualità di allieva stava seguendo una lezione di un corso di sci. La convenuta ha chiamato in causa la scuola di sci presso cui era iscritto il suo maestro. A sua volta il maestro chiama in giudizio il suo assicuratore per essere tenuto indenne dall’eventuale condanna. Il giudice ha negato l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. alla scuola di sci nella misura in cui essa si configura come un’associazione di liberi professionisti e non sussiste il rapporto di committenza. Ha respinto infine le domande attoree, poiché l’attrice non ha fornito la prova del fatto che su di lei incombeva, rendendo superflua ogni statuizione in merito alla operatività della copertura assicurativa.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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