TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 ottobre 2006, n. 84

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 ottobre 2006, n. 84; Giud. Weissteiner; LG (Avv. Kostoris, Calcione, Tschurtschenthaler) c. Grandi funivie s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sulla pista da sci – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci che omette di appianare la pista risponde a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni patiti da uno sciatore che impatta contro un cumulo di neve fresca in concorso con il danneggiato stesso che procede a velocità sostenuta. (Nella specie, il giudice ha attribuito un concorso paritetico di responsabilità tra lo sciatore e il gestore della pista a norma dell’art. 2043 c.c. poiché ha ritenuto colposa tanto la condotta del gestore che ha omesso di livellare la pista nelle ore mattutine, lasciando sulla pista un cumulo di neve fresca, quanto la condotta dello sciatore che ha proceduto a velocità sostenuta).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

  Testo della sentenza

 

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