TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 20 febbraio 2002, n. 13

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 20 febbraio 2002, n. 13; Giud. Leitner; CG (Avv. Belardi, Palfrader) c. FUNIVIE M s.p.a. (Avv. D’Apolito, Dall’Aglio).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Sussiste – Concorso di colpa dell’attore – Sussiste

 

Ove uno sciatore procedendo su una pista si procuri danni impattando contro un paletto di metallo che sporge dalla neve, il gestore della pista è responsabile a norma dell’art. 2043 c.c. in concorso con il danneggiato, mentre è da escludersi che il gestore risponda in base al contratto per la fruizione delle aree sciabili o in base alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale “speciali” di cui agli art. 2050 e 2051 c.c. (Nella specie lo sciatore procedeva su una pista di difficile percorrenza e dopo una curva a 90° è scivolato, impattando un paletto di metallo che sporgeva dalla pista. Il giudice ha ritenuto insufficiente a segnalare il pericolo un cartello di “stop”. Egli ha altresì ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella misura in cui costui ha assunto il rischio di sciare su una pista difficile).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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