TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 22 febbraio 2002, n. 15

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 22 febbraio 2002, n. 15; Giud. Leitner; PE (Avv. Marian, Lang) c. RA (Avv. Ghedina, Stocchiero).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Responsabilità del sciatore a monte – Sussiste

 

In caso di scontro tra sciatori risponde dei danni a norma dell’art. 2043 c.c. lo sciatore proveniente da monte. (Nella specie, lo sciatore proveniente da monte risultava anche sciare a velocità elevata, non consona allo stato dei luoghi).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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