TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 luglio 2007, n. 69

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 luglio 2007, n. 69; Giud. Leitner; CM (Avv. Giordani, Salvetti, Lenzi) c. IMPIANTI CO. S.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).

 

Responsabilità civile – Infortunio all’imbarco sulla seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Nella fase di imbarco su una seggiovia, la presenza di un terzo soggetto non identificato non interrompe il nesso causale tra la gestione dell’impianto di risalita e i danni patiti dall’utente danneggiato; ne consegue che il gestore della seggiovia, salvo che provi il caso fortuito, risponde ex art. 1681 c.c. dei danni subiti da un utente che nella fase d’imbarco trova il posto già occupato da un’altra persona . (Nella specie, il giudice, pur nell’incertezza in merito alla presenza di un terzo soggetto che avrebbe indebitamente occupato il posto dell’attore, ha ritenuto responsabile il gestore dell’impianto, in quanto l’addetto ha permesso l’ingresso del terzo soggetto e successivamente non ha bloccato tempestivamente la seggiovia, determinando così la sequenza causale di fatti che hanno cagionato i danni all’attore).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

   Testo della sentenza

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