TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 maggio 2001, n. 48

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 maggio 2001, n. 48; Giud. Joppi; CS (Avv. Conti, Tasser) c. GA e altri (Avv. Biolè, Happacher, Palfrader, Belardi).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sulla seggiovia – Responsabilità extracontrattuale del maestro di sci –  Sussiste – Responsabilità solidale della scuola – Sussiste

 

Il maestro di sci che non vigila sugli allievi minori al momento dell’imbarco sulla seggiovia e la scuola di sci presso cui egli è iscritto sono solidalmente responsabili a norma dell’art. 2048 c.c. dei danni che un allievo cagiona ad altro allievo durante l’imbarco sulla seggiovia. (Nella specie, un allievo ha involontariamente colpito con le racchette il compagno mentre si accingevano a salire sulla seggiovia senza l’assistenza dell’addetto all’impianto. Il giudice ha ritenuto responsabile del danno il maestro di sci per omessa vigilanza).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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