TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 maggio 2009 – 23 luglio 2009, n. 95/09

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 maggio 2009 – 23 luglio 2009, n. 95/09; Giud. Frötscher; Imp. SJJ.

 

Omicidio colposo – Scontro fra sciatore e gatto delle nevi dopo l’orario di chiusura della pista – Legale rappresentante della società gestrice della pista – Assoluzione

 

Il legale rappresentante della società gestrice di una pista da sci deve essere assolto dal reato di omicidio colposo perché il fatto non sussiste se l’evento mortale è stato determinato esclusivamente dalla condotta imprudente della parte offesa la quale durante una discesa in stato di ebbrezza dopo l’orario di chiusura della pista ha impattato contro un gatto delle nevi. (Nella specie, la parte offesa, dopo essersi intrattenuta in un rifugio a monte della pista da sci dopo la chiusura della pista stessa, ha effettuato una discesa impattando contro un gatto delle nevi che risaliva la pista. L’impianto accusatorio stigmatizzava la mancata segnalazione della chiusura della pista, e la mancata informativa agli sciatori in merito al pericolo rappresentato dalla presenza in pista ad impianti chiusi del gatto delle nevi battipista, il quale opera occupando l’intera larghezza della pista. L’istruttoria ha accertato che l’orario di chiusura della pista era esposto su numerosi cartelli, che tra il titolare del rifugio a monte e il responsabile della pista esisteva una collaborazione che permetteva  quotidianamente al responsabile di conoscere il numero di sciatori che si intrattenevano al rifugio dopo l’orario di chiusura della pista, che non era praticabile la chiusura della pista con manufatti materiali, che il gatto delle nevi risaliva la pista in retromarcia con tutti gli indicatori luminosi e sonori prescritti regolarmente funzionanti, che la parte offesa scendeva in stato di grave alterazione alcolica, che costui conosceva bene la pista e che, nonostante ciò, aveva imprudentemente tagliato la curva).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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