TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 27 ottobre 2008, n. 130

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 27 ottobre 2008, n. 130; Giud. Weisssteiner; BM (Avv. Caldarola, Passler) c. FUNIVIE D s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Ponticello senza neve – Responsabilità contrattuale del gestore – Onere probatorio – Non assolto

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Ponticello senza neve – Responsabilità da cosa in custodia del gestore – Sussiste

 

Se lo sciatore – che procedendo su una pista da sci abbia subito un danno – non fornisce (allegando il titolo o a mezzo testimoni) la prova di aver concluso un rapporto contrattuale con il gestore dell’area sciabile, il giudice deve respingere la domanda di risarcimento fondata sul contratto.

 

Il gestore di un’area sciabile risponde ex art. 2051 c.c. dei danni patiti da uno sciatore che si sia infortunato sciando su un ponticello di collegamento privo di neve che, costituendo un manufatto articificiale, si presta ad essere sottoposto al rapporto di  custodia da parte del gestore.

 

Nella specie, l’attore danneggiato procedeva su un cavalcavia in legno che presentava un tratto non visibile di circa 30 cm privo di neve. Il giudice considera la legge n. 363/2003 alla luce di una risalente tradizione giurisprudenziale e rigetta la domanda attorea basata sull’art. 1218 c.c., ma accoglie quella basata sull’art. 2051 c.c.

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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