TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 28 aprile 2008, n. 56

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 28 aprile 2008, n. 56; Giud. Weisssteiner; AB (Avv. Clementi, Ghedina, Obermair,) c. PMC e altro (Avv. Sertorio, Schramm, Altara, Bolla, Happacher).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatore e snowboarder – Concorso di responsabilità – Sussiste

 

In caso di scontro tra uno snowboarder e uno sciatore, non è unico responsabile lo snowboarder proveniente da monte, ma sussiste il concorso di colpa se lo sciatore più a valle è in posizione tale da poter evitare lo scontro. (Nella specie, la cassa medica tedesca ha citato in causa un soggetto per il rimborso delle spese sostenute per le cure di altro soggetto, previo accertamento della responsabilità del convenuto nei confronti del suo assistito. Il giudice ha accertato che la differenza di quota su cui sciavano i due soggetti coinvolti nell’incidente non era tale da determinare la responsabilità esclusiva dello sciatore convenuto. Mentre lo snowboarder era effettivamente di poco più a monte ed aveva pertanto l’obbligo di adeguare le proprie evoluzioni alla discesa dell’altro sciatore che era entrato nella sua visuale, il convenuto che intendeva attraversare la pista, era comunque nelle condizioni di poter evitare lo scontro e aveva l’obbligo di accertasi che la sua manovra potesse essere compiuta in condizioni di piena sicurezza. Il giudice ha applicato un concorso di pari responsabilità).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

  Testo della sentenza

fb-share-icon