TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 28 novembre 2003, n. 99

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 28 novembre 2003, n. 99; Giud. Leitner; VTL (Avv. Colazzina, Leiter) c. Grandi Funivie s.p.a. (Avv. Loner, Dorner).

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore – Onere probatorio – Non assolto

 

Posto che nel caso in cui uno sciatore si procura danni mentre percorre la pista andando a sciare su un cumulo di neve, si applica la disciplina dell’art 2043 c.c., la domanda giudiziale deve essere respinta se l’attore non fornisce la prova della presenza di un’insidia o trabocchetto. (Nella specie, il giudice dà atto di un’evoluzione giurisprudenziale mirante a riconoscere l’applicabilità del contratto anche nella fase di discesa dell’area sciabile, ma ritiene non assolto l’onere probatorio tanto in chiave di responsabilità extracontrattuale, quanto in chiave di responsabilità contrattuale, poichè il cumulo di neve su cui si è infortunato l’attore non integrava un pericolo atipico, essendo di dimensioni tali da essere visibile da lunga distanza).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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