TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 3 gennaio 2007, n. 1

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 3 gennaio 2007, n. 1; Giud. Leitner; TC (Avv. Mancini, Egger) c. Impianti C s.p.a. (Avv. Pappalardo, Mair).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità contrattuale o extracontrattuale – Nesso di causalità – Onere probatorio – Non assolto

 

Ove uno sciatore si procuri danni mentre percorre l’area sciabile allegando di essere caduto su un cumulo di neve ghiacciata che doveva essere eliminata dal gestore dell’area sciabile, compete all’attore fornire la prova del nesso di causalità fra l’ostacolo e la caduta, provando le circostanze che permettano di individuare il luogo dell’ostacolo, sia che l’azione risarcitoria contro il gestore sia promossa in via contrattuale o in via extracontrattuale (artt. 2043 o 2051 c.c.), dovendo in difetto la domanda essere respinta per carenza di prova. (Nella specie, nell’applicare il suesposto principio di diritto, il giudice ha ritenuto di non autorizzare l’escussione dei testi, avendo desunto dalle incongruenze palesate nell’atto di citazione che i testi indicati non erano presenti al momento del fatto).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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