TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 30 settembre 2001, n. 69

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 30 settembre 2001, n. 69; Giud. Pichler; LS (Avv. Franz) c. S s.p.a. (Avv. Loner, Dorner).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sulla pista da sci – Steccato a fondo pista – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Non sussiste

 

Il gestore di un’area sciabile non risponde dei danni subiti da uno sciatore che al termine di una discesa cade per causa propria e impatti contro lo steccato in legno che delimita il fondo della pista. (Nella specie, il giudice, applicando l’art. 2043 c.c. ha respinto la domanda dello sciatore che ha perso l’equilibrio per causa autonoma e ha impattato contro uno steccato in legno posto al termine della pista. Date le ottime condizioni atmosferiche e di visibilità e il buono stato della pista, che nel tratto in cui si è verificato l’incidente era di facile percorrenza, il giudice ha ritenuto unico responsabile l’attore danneggiato e non ha attribuito rilievo causale alla circostanza che il gestore dell’area sciabile avesse omesso di rivestire lo steccato in legno con idonee precauzioni passive).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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