TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 aprile 2005, n. 35

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 aprile 2005, n. 35; Giud. Leitner; PA, ZB (Avv. Zallot, Giordani) c. FUNIVIE M s.p.a. (Avv. Pappalardo, Dall’Aglio)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Minore – Caduta fuori pista – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Sussiste

 

Ove uno sciatore cada e finisca fuori pista in curva, il gestore dell’area sciabile che non predispone le reti di contenimento in un tratto in cui la eventualità di cadere e finire fuori pista costituisce un evento prevedibile, risponde ex art. 2043 c.c. in concorso di colpa col danneggiato che non adegua la propria sciata alle condizioni della pista. (Nella specie, un minore cade e finisce fuori della pista da sci nella scarpata sottostante. Il giudice ha ritenuto colposa l’omissione del gestore della pista che non ha predisposto alcuna rete di contenimento nella curva in cui è caduto il minore. Ha altresì ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato, desumendo l’andatura elevata dal fatto che la pista, essendo di modesta pendenza e larga, offriva allo sciatore di media diligenza lo spazio e le condizioni per evitare di uscire di pista).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon