TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 giugno 2007, n. 45

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 giugno 2007, n. 45; Giud. Weissteiner; PF (Avv. Faustini, Guerra, Ghedina) c. FUNIVIE S s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Minore  – Cumulo di neve – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci risponde dei danni che un minore si procura sciando su un cumulo di neve artificiale lasciata dai cannoni sparaneve se integra un’insidia, in concorso col danneggiato che non tiene una condotta adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche. (Nella specie, l’incidente è avvenuto su una pista di media difficoltà in condizioni atmosferiche caratterizzate da visibilità non ottimale. Tuttavia il minore danneggiato era uno sciatore esperto e, se avesse sciato a minore velocità, avrebbe potuto evitare l’incidente. Il giudice ha ritenuto, tuttavia sussistente la caratteristica dell’insidia di un cumulo di neve artificiale e ha stabilito un concorso di colpa paritetico tra gestore e danneggiato, il quale si era procurato lesioni nonostante indosasse il casco protettivo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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