TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 7 novembre 2003, n. 89

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 7 novembre 2003, n. 89; Giud. Leitner; BG (Avv. Alessio, BAumgartner) c. FUNIVIA P. s.p.a. (Avv. D’Apolito, Pappalardo, Dall’Aglio).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore – Onere probatorio – Non assolto

 

Nel caso in cui uno sciatore si infortuni mentre percorre la pista da sci, incombe sul danneggiato a titolo di responsabilità contrattuale l’onere di provare l’esistenza del danno,  l’inadempimento del gestore e il nesso di causa tra l’inadempimento e il danno; e a titolo di responsabilità extracontrattuale l’onere di dimostrare il danno, la condotta colposa del gestore e il nesso di causa tra la condotta colposa e il danno; ne consegue che la domanda giudiziale di risarcimento deve essere respinta tanto a titolo contrattuale, quanto a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. se l’attore danneggiato non fornisce la prova della presenza di un pericolo atipico presente nella pista. (Nella specie, lo sciatore danneggiato per evitare un dosso presente sulla pista, scivola e impatta contro un cumulo di neve. Il giudice dà atto di un’evoluzione giurisprudenziale, ma ritiene non assolto l’onere probatorio tanto in chiave di responsabilità extracontrattuale, quanto in chiave di responsabilità contrattuale, poiché l’istruttoria non permette di ricostruire la dinamica dell’incidente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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