TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 7 novembre 2003, n. 91

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 7 novembre 2003, n. 91; Giud. Leitner; LC (Avv. Curzi, Facchin, Leiter) c. FUNIVIE S s.p.a. (Avv. Loner, Bertacchi, Dorner).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Seggiovia – Infortunio all’uscita della seggiovia – Responsabilità contrattuale del gestore – Non sussiste

 

Posto che il gestore di una seggiovia ha soltanto l’obbligo di neutralizzare eventuali situazioni di pericolo dovute all’esposizione dell’utente al moto dell’impianto, non risponde dei danni che uno sciatore abbia cagionato ad un altro sciatore investendolo oltre lo spazio sottoposto al controllo dell’addetto all’impianto. (Nella specie, l’attore lamentava che, a causa dell’affollamento presente in pista, ha avuto poco spazio per sgombrare la zona antistante la stazione a monte della seggiovia, con la conseguenza di essere  investito da un altro sciatore. Egli cita il gestore lamentando il mancato blocco della seggiovia da parte dell’addetto all’impianto il quale avrebbe dovuto rendersi conto delle condizioni critiche determinatesi nello spazio antistante alla stazione di arrivo della seggiovia. Il giudice respinge la domanda attorea).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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