TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 8 giugno 2005, n. 51

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 8 giugno 2005, n. 51; Giud. Leitner; MD (Avv. Nuzzo, Mair) c. Grandi Funivie A s.p.a. e altri (Avv. Roveda, Tschurtschenthaler).

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Incidente verificatosi dopo lo sganciamento dal seggiolino – Responsabilità contrattuale del gestore – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Seggiovia – Incidente verificatosi dopo lo sganciamento dal seggiolino – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non sussiste

 

Assicurazione – Gestore dell’area sciabile – Azione diretta dell’utente danneggiato – Non sussiste

 

In caso di infortunio dello sciatore trasportato da un impianto di seggiovia, il gestore dell’area sciabile ove insiste l’impianto non risponde a norma dell’art. 1681 c.c. ove risulti che lo sciatore sia caduto quando ormai il moto dinamico impresso al trasportato si sia esaurito  (Nella specie, l’attrice si è infortunata nella fase di discesa dal seggiolino della seggiovia, dopo aver percorso qualche metro. Il giudice ha respinto la domanda ex art. 1681 c.c. poiché ha ritenuto non provata la circostanza che l’incidente si sia verificato mentre era ancora attiva la spinta per inerzia causata dal movimento dell’impianto, rilevando in ogni caso come, nella specie, il gestore convenuto avesse comunque provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno al trasportato impegnato a sganciarsi dalla seggiovia).

 

In caso di infortunio dello sciatore trasportato da un impianto di seggiovia, il gestore dell’area sciabile ove insiste l’impianto non risponde a norma dell’art. 2043 ove lo sciatore, caduto quando ormai il moto dinamico impresso al trasportato si è esaurito, non dimostri specifici addebiti di colpa a carico del gestore (Nella specie, l’attrice si è infortunata nella fase di discesa dal seggiolino della seggiovia, dopo aver percorso qualche metro. Il giudice ha respinto la domanda ex art. 2043 c.c. poiché l’attore non ha dimostrato alcuno specifico addebito di colpa nel comportamento degli addetti alla gestione della seggiovia).

 

L’utente di una seggiovia non vanta un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione che abbia stipulato un contratto di assicurazione per i danni occorsi agli utenti dell’area sciabile con il gestore dell’area sciabile ove la seggiovia insiste.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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