TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 9 dicembre 2004, n. 109

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 9 dicembre 2004, n. 109; Giud. Leitner; KE (Avv. Schramm B., Schramm D.) c. T s.a.s. (Avv. Mair)

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio su una pista da slalom permanente – Impatto con la struttura all’arrivo – Scarsa distanza tra le porte – Mancanza di precauzioni passive – Responsabilità contrattuale del gestore – Sussiste

 

Il gestore di un area sciabile ove insiste una pista da sci predisposta con la permanente possibilità di misurazione del tempo non ha solo l’obbligo di rilevare il tempo, ma è tenuto ad allestire e manutenere la pista in condizioni tali da non arrecare danni agli utenti; ne consegue che ove un utente, intento a cronometrarsi, inforchi un paletto della pista e venga proiettato contro un altro paletto rigido, il gestore della pista risponde a titolo di responsabilità contrattuale dei danni patiti dall’utente. (Nella specie, l’attore, dietro pagamento di ticket (circostanza provata da dichiarazione testimoniali), ha sciato su una pista predisposta con paletti da slalom e possibilità di misurazione del tempo, ha inforcato un paletto ed è stato proiettato contro un altro paletto metallico, privo di precauzioni passive e posto ai margini della pista, riportando i danni lamentati).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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