TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 2 dicembre 2005, (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 2 dicembre 2005, (decisa il); Giud. Tappeiner; MMG (Avv. Carbucicchio) c. COMUNE SENALE S. ELICE e altro (Avv. Fedele, Ladurner, Brazzini)

 

Responsabilità civile – Scarpata sdrucciolevole – Responsabilità extracontrattuale dell’ente pubblico – Non sussiste

 

L’ente pubblico non risponde dei danni che un turista si procura dopo essere salito su una scarpata sdrucciolevole per leggere un cartello. (Il fatto è avvenuto è accaduto in un sito archeologico. L’attrice, al fine di leggere un cartello descrittivo del sito posto fuori dal sentiero, è salita sulla scarpata sdrucciolevole dove era posizionato il cartello. Il giudice ha ritenuto unica responsabile dei danni patiti l’attrice in ragione del fatto che non vi era alcun obbligo di avvicinarsi al cartello e pertanto il fatto è da imputarsi unicamente alla scelta deliberata dell’attrice che, usando la diligenza media avrebbe dovuto rendersi conto dello stato dei luoghi)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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