TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 20 febbraio 2006, (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 20 febbraio 2006, (decisa il); Giud. Covi; TB (Avv. Stolcis, Benedetti) c. OG e altro (Avv. Bomuzzi, Zandonai. Loner, Vinatzer).

 

Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Responsabilità extracontrattuale dello sciatore a monte – Sussiste

 

Il giudice deve respingere la domanda giudiziale dell’attore, proveniente da monte se questi non prova a norma dell’art. 2043 c. c. la condotta colposa dello snowboarder procedente più a valle. (Nella specie, l’attore ha citato il convenuto allegando il fatto che questi gli ha tagliato la strada con traiettoria obliqua. Il giudice, in mancanza di prova da parte dell’attore, ha attribuito la responsabilità esclusiva all’attore che proveniva da monte per aver violato la norma n. 3 del decalogo FIS, in base alla quale lo sciatore procedente da monte ha l’obbligo di scegliere la traiettoria in modo da non recare danno agli altri sciatori)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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