TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 26 giugno 2006, (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 26 giugno 2006, (decisa il); Giud. Covi; GE (Avv. Azzaro) c. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Avvocatura dello Stato)

 

Responsabilità civile – Gita sulla neve con la scuola – Danno auto procurato dell’allievo – Responsabilità contrattuale dell’ente pubblico – Non sussiste

 

Posto che il rapporto giuridico tra l’allievo e la scuola si configura come un rapporto contrattuale, l’ente pubblico non risponde dei danni che un allievo minore si procura ex se, se date le condizioni di età dell’allievo non è necessaria una sorveglianza costante da parte degli insegnanti. (Nella specie, l’attore, padre di una minore, cita in giudizio l’ente pubblico da cui dipendono gli insegnanti che hanno portato in gita sulla neve sua figlia. Il giudice dichiara che non sussiste la responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza, e quindi dell’ente pubblico, poiché la minore danneggiata era ormai prossima ai 13 anni, aveva già percorso la pista da sci più volte e sapeva sciare molto bene e il padre, firmando la liberatoria, non aveva ritenuto di dover specificare alcuna esigenza particolare)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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