TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 8 marzo 2004, n. 25

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 8 marzo 2004, n. 25; Giud. Tappeiner; GF (Avv. Egger Matscher) c. U s.r.l. (Avv. Fedele, Ladurner)

 

Responsabilità civile – Contratto di skipass – Cumuli di neve sulla pista – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci risponde a titolo contrattuale atipico dei danni cagionati ad uno sciatore a causa della presenza di cumuli di neve fresca non visibili sulla pista, salvo che provi il caso fortuito, la causa di forza maggiore o il fatto dello sciatore. (Nella specie, la società gestrice dell’impianto da sci non ha fornito la prova liberatoria, poiché dall’istruttoria è emerso che il cumulo di neve contro cui ha impattato l’attore era posizionato in luogo non visibile dietro una curva)

 

© Riproduzione riservata – Umberto Izzo

Testo della sentenza

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