TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 15 dicembre 2005, n. 38

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 15 dicembre 2005, n. 38; Giud. Ceresara; AE (Avv. Niederl) c. FUNIVIE s.r.l. (Avv. Bertacchi, Tappeiner)

 

Responsabilità civile – Incidente all’imbarco sulla seggiovia – Fatto del terzo – Colpa del gestore – Sussiste

 

È obbligo dell’addetto all’impianto di risalita far rispettare il regolamento d’imbarco da parte degli utenti; ne consegue che, poiché il fatto del terzo non può essere considerato imprevedibile ed inevitabile, il gestore è responsabile dei danni cagionati da un utente ad altro utente al momento dell’imbarco sulla seggiovia. (Nella specie, nella fase di preimbarco di una seggiovia, un utente ha repentinamente cambiato corsia di imbarco, costringendo la parte attrice di ritardare il suo passaggio alla sbarra automatica, la quale richiudendosi ha colpito l’attrice facendola cadere. Il terzo autore del cambio repentino di corsia è rimasto anonimo e il giudice ha condannato il gestore dell’impianto di risalita, in quanto è obbligo dell’addetto all’impianto far rispettare il regolamento).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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